Contabilità semplificata per cassa
Comunicato n. 2/2017
Oggetto: CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
A decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.
Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali/finali.
I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti/spese sostenute indicando per ciascun incasso/spesa il relativo importo e gli estremi della fattura.
I registri IVA sostituiscono i citati registri (Incassi/Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. Nei registri IVA va inoltre riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti ed in tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso/pagamento.
Al contribuente è concessa la possibilità di optare per il regime ordinario per competenza (contabilità ordinaria) e l’opzione ha effetto fino a revoca.
Ringraziando per la collaborazione, per eventuali precisazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento al dott. Maurizio Orsi (email: m.orsi@bceassociati.it).
Cordiali saluti.
Studio Boidi Cecchetti e Associati