Certificazione Unica
09Comunicato n. 2/2018
RIF.: Certificazione Unica2109
Dal 2015 i sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di
lavoro autonomo e “redditi diversi”), precedentemente certificati in forma libera: il modello di “Certificazione Unica” (CU).
Il modello va poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica. Considerata la notevole portata dell’adempimento, lo Studio invita coloro i quali volessero avvalersi dei nostri servizi per la predisposizione delle certificazioni a comunicare nel termine massimo del 19 febbraio 2018 i dati necessari.
Vi ringraziamo della collaborazione e lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.
Studio Boidi Cecchetti e Associati