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FATTURAZIONE ELETTRONICA

Circolare n. 5/2018
Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 e, per le cessioni di benzina e gasolio nonché per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici, dal 1° luglio 2018, scatta l’obbligo della fatturazione elettronica (anche tra privati).
Ma come predisporre la fattura elettronica?
E come gestire correttamente la trasmissione telematica di questo documento fiscale?
Essenzialmente, la fattura elettronica è una normale fattura contenente tutti gli elementi che la legge richiede di indicare quando essa viene emessa in formato cartaceo, ovvero tutto quanto stabilito nel comma 2, art. 21 del D.P.R. 633/1972.
Cosa cambia allora rispetto alla fattura cartacea (analogica)?
A differenza della fattura in formato cartaceo, nella fattura elettronica cambia il processo di emissione, nel senso che quest’ultima viene emessa, ricevuta e conservata esclusivamente in forma digitale; in parole povere, nasce e viene conservata in forma digitale e inviata al destinatario telematicamente, senza essere mai stampata.
Attenzione però, per essere valida, la fattura elettronica deve essere emessa in un formato che possa garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto, la leggibilità dello stesso dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione (comma 3, art. 21, DPR n. 633/1972) che è di dieci anni decorrenti dalla data di emissione. Lo stesso articolo 21 del DPR n. 633, stabilisce che l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Pertanto, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti per essere valida:
– deve contenere tutti i dati indicati nell’art. 21 comma 2 del DPR n. 633/72;
– deve essere emessa in formato XML (può essere una singola fattura o un blocco di fatture compresso in formato zip);
– deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente (in modo da garantire autenticità dell’origine); l’estensione del file dopo la firma assumerà il valore “.xml.p7m” oppure “.xml” a seconda del formato utilizzato tra i due formati di firma ammessi (CMS Advanced Electronic Signatures; XML Advanced Electronic Signatures);
– deve essere trasmessa al destinatario esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio.
Cosa è il Sistema di Interscambio?
Si tratta di un sistema di trasmissione elettronica di dati messo a punto dalla SOGEI e gestito dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle fatture alla pubblica amministrazione, che consente di effettuare i controlli formali necessari per garantire il successivo regolare inoltro al destinatario del documento fiscale. Questo sistema di trasmissione è stato esteso anche alla fatturazione elettronica tra privati, anzi con la legge di bilancio è diventato l’unico sistema utilizzabile.
Gli operatori economici possono comunque avvalersi di intermediari per la trasmissione del documento fiscale al Sistema di Interscambio.
Per assicurare la corretta consegna della fattura al destinatario, nel corpo del tracciato xml potrà essere inserito il codice destinatario ID SdI, ricevuto dal sistema e comunicato al fornitore, oppure l’indirizzo di pec del cessionario o committente. In alternativa, ci si potrà censire attraverso un servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, scegliendo un codice destinatario oppure un indirizzo pec, da abbinare alla partita Iva, i quali costituiranno la modalità di consegna standard prevalente rispetto a quanto indicato nella fattura. Non potrà in ogni caso essere utilizzata una email ordinaria per la ricezione dei documenti perché tale sistema non è in grado di gestire le ricevute di consegna o di accettazione.
Per ogni fattura transitata da SdI, verrà inoltre messo a disposizione un duplicato informatico, con valore quindi equivalente all’originale, in un’apposita area autenticata. Il duplicato verrà prodotto non solo in caso di avvenuta ma anche di mancata consegna. Ciò permetterà al cedente o prestatore di considerare comunque la fattura come emessa, potendo comunicare al cliente la disponibilità della fattura o, comunque, di inviarla allo stesso con altra modalità, evitando le situazioni di mancata consegna derivanti da anomalie tecniche, quali ad esempio l’invio su una casella Pec non più capiente.

Nella giornata del 14 giugno l’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento che prevede la possibilità per i contribuenti di delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura. Si tratta, tra gli altri, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, di quello di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi, di quello di registrazione dell’indirizzo telematico e di quello di generazione del QR-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l’indirizzo telematico del contribuente. La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso l’utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio invita i sigg. Clienti, che già dal 1° luglio avranno la necessità di acquisire la fattura elettronica passiva inerente ad esempio l’acquisto dei carburanti, ad avviare la procedura per autenticarsi ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid), precisando che Fisconline è utilizzabile da aziende che debbano presentare il modello 770 per non più di 20 soggetti, Entratel è utilizzabile da aziende che debbano presentare il modello 770 per più di 20 soggetti. Per coloro che invece volessero delegare lo Studio, è necessario recarsi di persona presso l’ufficio dell’ Agenzia delle Entrate per presentare il modulo di delega stessa.

Lo Studio è a disposizione per supportarvi nella fase di autenticazione.

Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

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