Deroga all’obbligo di stampa e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per libri e registri contabili
Circolare n. 5/2020
OGGETTO: deroga all’obbligo di stampa e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per libri e registri contabili
l D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. “Decreto Crescita”) ha introdotto un’importante novità in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, estendendo a tutti i registri la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente introdotta solo con riferimento ad alcuni registri IVA.
Il comma 4-quater all’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 prevede infatti una deroga all’obbligo di stampa dei registri contabili; in base a tale deroga la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e
vengano stampati a seguito di richiesta degli organi verificatori; non è invece previsto alcun termine per la stampa degli stessi.
Sembra pertanto perdere di efficacia l’obbligo di conservazione su supporto cartaceo delle scritture contabili entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale, mentre i soggetti che scelgono la modalità di conservazione su supporto cartaceo sembra possano ora conservare la contabilità unicamente su filesgenerati dai programmi gestionali (pdf).
Sul punto si auspica tuttavia un intervento della prassi amministrativa, atto a definire in maniera chiara tale aspetto (infatti una diversa lettura dell’intervento normativo potrebbe far ritenere che l’abrogazione dell’obbligo periodico di stampa vada riferito unicamente alle modalità di “tenuta” e non anche di “conservazione” della contabilità).
Tale modifica normativa, seppur in attesa dei necessari chiarimenti, si riflette anche sulle modalità di adempimento dell’imposta di bollo per quei libri (libro giornale e libro inventari) per i quali l’assolvimento è previsto a norma di legge.
I possibili scenari sono i seguenti:
- tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva (assolvendo agli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del professionista, dell’imprenditore o di altro soggetto delegato). In tal caso, per
espressa previsione normativa, l’imposta di bollo viene assolta in base al numero delle registrazioni (ogni 2500), in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice 2501); - tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria).
In questa eventualità diviene necessario assolvere l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (ogni 100) e non del numero di registrazioni, attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 con codice
458T; - tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche). Anche se non si è in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità, risulta comunque preferibile optare per la liquidazione dell’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione tramite F24 online; non venendo di fatto stampati i libri, sarebbe impossibile procedere al calcolo dell’imposta in funzione del numero di pagine.