Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri
Circolare n. 6/2020
OGGETTO: Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri
Dall’1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre
disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento tracciabili, diversi dal pagamento in contante (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, ma le spese non saranno fiscalmente detraibili.
La legge di bilancio 2020, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante per la detrazione delle spese relative a: - Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche (tranne che per acquisto di medicinali e dispositivi medici)
- Spese veterinarie
- Spese funebri
- Frequenza asili nido, scuole e università
- Assicurazioni rischio morte non inferiore al 5%
- Erogazioni liberali
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti “tracciabili”, ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di buona e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).