Proroga secondo acconto
Comunicato n. 17/2020
OGGETTO: Proroga secondo acconto
L’art. 98 del DL 104/2020 differisce al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La possibilità di avvalersi della misura è subordinata a due requisiti, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo.
Requisito soggettivo
Destinatari del differimento sono quei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economica per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiori ad euro 5.164.569.
Requisito oggettivo
La proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il differimento interessa anche coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno i suddetti requisiti.
L’art.6 del DL “Ristori-bis interviene su quest’ultimo punto ed amplia la platea dei beneficiari, eliminando, in capo alle due seguenti categorie di soggetti, il requisito oggettivo, e pertanto la necessità della riduzione del fatturato.
La proroga del secondo acconto spetterà pertanto ai soggetti ISA, che pur non avendo ridotto il fatturato, nel contempo:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituto dell’art.1 comma 1 del DL “Ristori-bis” e nell’Allegato 2 al medesimo DL; - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona rossa).
Infine, godranno del beneficio, i soggetti ISA esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona arancione).
Non si fa, in ogni caso, luogo al rimborso di quanto già versato.