Contributo a fondo perduto Decreto Ristori e Decreto Ristori Bis
Circolare n. 22/2020
OGGETTO: Contributo a fondo perduto Decreto Ristori e Decreto Ristori Bis
Il Decreto Ristori ed il Decreto Ristori Bis hanno previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte prima dal DPCM 23/10/2020 e poi dal DPCM 03/11/2020 per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
I soggetti beneficiari sono coloro che:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 25/10/2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto, come modificato dal Decreto Ristori Bis, che si allega alla presente circolare;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto, anch’esso allegato alla presente circolare, e che al contempo hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le cosiddette “zone rosse”;
- hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno un terzo rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019.
A differenza del precedente contributo a fondo perduto, possono beneficiare dall’agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro.
La modalità di determinazione del contributo è la seguente:
- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto (previsto dall’Art. 25 DL 34/2020), l’agevolazione è determinata moltiplicando l’ammontare del precedente contributo alle quote percentuali (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) stabilite per ciascun codice ATECO come si può vedere dagli allegati. Di seguito un esempio di calcolo:
Precedente contributo ricevuto: 2.500 euro
Quota percentuale relativa al proprio codice ATECO: 200%
Nuovo contributo spettante: 2.500 x 200% = 5.000 euro
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, l’ammontare dell’agevolazione è determinata applicando i criteri di calcolo previsti per il precedente contributo (moltiplicando alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 ed il fatturato di aprile 2019 una percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dei ricavi) e moltiplicando a sua volta il risultato ottenuto per le predette percentuali associate a ciascun codice ATECO come da allegati.
Di seguito sono indicate le modalità di erogazione del contributo: - per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo ex art. 25 del DL 34/2020, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà i modi e i termini di presentazione.