segreteria@bceassociati.it
+39-011.09.22.922

Fatturazione elettronica obbligatoria per operazioni estere

Comunicato n. 14/2022
OGGETTO: Fatturazione elettronica obbligatoria per operazioni estere


A decorrere da 1° luglio 2022 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni da e verso l’estero (UE o extra-UE), con l’invio dei dati in via esclusiva tramite il Sistema di Interscambio SDI con il formato XML della fattura elettronica. Con l’obbligo della fatturazione elettronica per le fatture estere, decade l’obbligo di compilare e inviare i dati relativi all’esterometro.
Fino al 30 giugno 2021 i soggetti IVA che ancora non hanno adottato la fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere sono obbligati a inviare i dati delle fatture da e verso l’estero all’Agenzia delle Entrate tramite esterometro, ad eccezione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
La trasmissione dei dati al sistema SdI si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra i 25.000euro.

COSA BISOGNA FARE DAL 1° LUGLIO 2022

Fatture attive
Per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX);

Fatture passive
Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio. I seguenti codici necessitano di una precisazione: le autofatture TD17 – TD18 – TD19 riguardano le operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia. In particolare:

  • TD17 ‘’Integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero’’ -> Questa autofattura si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il soggetto italiano dovrà emettere un’autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta che dovrà poi versare all’Erario.
  • TD18 ‘’Integrazione per acquisto di beni intracomunitari’’ -> Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’IVA non risulta imponibile per quest’ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA.
  • TD19 ‘’Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art.17, comma 2 del D.P.R. 633/1972 -> Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta. La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal cliente anche per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano. Il codice deve essere utilizzato anche in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA.

Trasmissione delle operazioni attive
Dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni.

Trasmissione delle operazioni passive
Dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

ACQUISTI NON SOGGETTI AD IVA DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia per operazioni extraterritoriali e quelli per i quali non è richiesta l’emissione della fattura dovranno comunque essere comunicati al SdI. Sono un esempio le fatture di alberghi e ristoranti che fino ad ora risultavano essere registrati solo in prima nota. Quindi tutte quelle operazioni per prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, effettuate da un soggetto non stabilito (Ue o extra-Ue) verso un soggetto passivo italiano dovranno essere comunicate con il codice TD17, come avviene per i servizi prestati da soggetti non residenti, ma territorialmente rilevanti in Italia e qui assoggettati a Iva anche se per esse non è prevista integrazione o autofattura. C’è ancora una importante precisazione da fare in quanto nella sezione “Dati generali” dovrà essere indicata:

a) la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero nel caso di servizi da soggetti Ue;
b) la data di effettuazione dell’operazione nel caso di emissione per servizi da extra-Ue. Lo stesso discorso vale in caso di acquisto di beni all’estero (non rilevanti in Italia) da soggetti non residenti. Per tali operazioni andrà usato il codice TD19.

Al fine di consentire allo studio di adempiere in maniera puntuale agli obblighi sopra imposti, evitando di incorrere in sanzioni, si richiede ai clienti di inoltrare le fatture estere al momento del ricevimento.

Leave a Reply