Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
Comunicato n. 5/2021
Oggetto: Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
Con il seguente, si intende comunicare ai gentili Clienti che il disposto della Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Si precisa che lo Studio ha come politica di indicarli nei bilanci abbreviati e micro. In dottrina però è stato recentemente messo in dubbio che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata l’esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale.
Si consiglia prudenzialmente, se possibile, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.
Per semplificare l’esposizione e togliere ulteriori dubbi si riporta il link dove sono indicati gli Aiuti di Stato:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx .
Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, e pertanto:
– società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
– società di persone (Snc, Sas);
– ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
– società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, che devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli Aiuti di Stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro e a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere una mail al professionista di riferimento e al dott. Carmelo Fontana all’indirizzo: c.fontana@bceassociati.it.