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Assoggettamento IRAP alle imprese familiari

In data 30 agosto 2016, c’è stata una importante pronuncia da parte della Cassazione che ha modificato le pronunce precedenti, indicando un principio di carattere generale.
In assenza di ulteriori elementi atti a configurare un’attività autonomamente organizzata, le imprese famigliari sono escluse da IRAP, qualora l’unico collaboratore svolga mansioni di segreteria ovvero generiche o meramente esecutive.
E’ questo l’importante principio desumibile dall’ordinanza della Suprema Corte n° 17429/2016 depositata il 30 agosto 2016.
Nel caso oggetto di pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado che aveva giudicato insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione in capo ad un agente di commercio, ritenendo “non eccedenti il minimo indispensabili” i beni strumentali dai quali questi si era avvalso per l’esercizio dell’attività.
Tale sentenza richiama una Sentenza a sezioni Unite n° 9451/2016 che ha affermato che, nel caso in cui ci si avvalga di un collaboratore familiare, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività da questi svolta.
Quindi ove il partecipante all’impresa familiare svolga mansioni del tutto generiche o meramente esecutive, l’impresa familiare stessa non è soggetta ad IRAP.
Sicuramente tali ultime sentenze influenzeranno le Commissioni Tributarie per un giudizio a favore del contribuente salvo la presenza di ulteriori elementi che vanno analizzati caso per caso.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialità.

Studio Boidi Cecchetti e Associati
Dott.sa Francesca Colonna

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