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Bonus pubblicità 2020

Circolare n. 16/2020
OGGETTO: Bonus pubblicità 2020
Così come introdotto da DL 34/2020 e chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 2020, dall’1.9.2020 al 30.9.2020 si apre una finestra supplementare per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari 2020, secondo le regole speciali introdotte dal DL Rilancio per il solo anno 2020.
Il nuovo regime straordinario prevede la concessione di un credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche on line e su radio e tv locali e, limitatamente al 2020, nazionali non partecipate dallo Stato. La disciplina ordinaria, che, salvo ulteriori interventi normativi, tornerà in vigore del 2021, prevede invece un beneficio pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente, con il vincolo di superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno passato.
Possono presentare la domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali; i soggetti che hanno già presentato la domanda a marzo (dall’1 al 31), nel caso volessero ampliare i loro investimenti, potranno ripresentare la domanda, che andrà a sostituire la precedente, altrimenti resta valida quella già trasmessa (per la quale il credito d’imposta richiesto verrà automaticamente rideterminato secondo i nuovi criteri).
L’ordine cronologico di presentazione delle domande di prenotazione non determina priorità nella concessione del bonus, dato che il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse disponibili (85 milioni di euro).
Gli investimenti ammissibili per l’anno 2020 sono quelli relativi all’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

L’importo da considerare è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità al netto dell’IVA, se detraibile; nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare è quello comprensivo di imposta.
Al fine di poter fruire del beneficio, gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.
Sono considerati investimenti ammissibili anche le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa.
Vengono escluse:

  • le spese sostenute per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
  • le spese relative a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
  • le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
    La presentazione della comunicazione di prenotazione del credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le
    credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La trasmissione può essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020 o direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati.
    Salvo diversa successiva indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2021.

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