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Certificazione Unica

Comunicato n. 3/2019
RIF.: Certificazione Unica

Dal 2015 i sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e “redditi diversi”), precedentemente certificati in forma libera: il modello di “Certificazione Unica” (CU).
Il modello va poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica.
Considerata la notevole portata dell’adempimento, lo Studio invita coloro i quali volessero avvalersi dei nostri servizi per la predisposizione delle certificazioni a comunicare nel termine massimo del 25 febbraio 2019 i dati necessari.

Vi ringraziamo della collaborazione e lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.

Studio Boidi Cecchetti e Associati

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