CHIARIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA
Circolare n. 1/2018
Oggetto: CHIARIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA
Alla luce dei numerosi dubbi sorti in tema di detrazione IVA a seguito delle novità introdotte dal DL 50/2017 in materia (si fa in questo senso espressamente rimando alla Circolare n. 4/2017 del 21.12.2017), con la pubblicazione della Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce gli auspicati chiarimenti e le dettagliate istruzioni operative in merito.
In particolare, secondo quanto si legge nel documento di prassi, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
– nell’anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica di competenza: in questo senso assumerà rilevanza ai fini della detraibilità dell’imposta, la dimostrazione/verifica della data di ricezione del documento;
– comunque, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto.
In altre parole, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 e relativa ad un’operazione effettuata nel 2017, potrà essere registrata nel 2018 facendo confluire il relativo credito IVA nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui è avvenuta la registrazione, o essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. In quest’ultimo caso il diritto di detrazione del tributo potrà essere esercitato in sede di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2018 (anno del ricevimento del documento).
Viene inoltre precisato come, in considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti siano intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018 (data entro il quale effettuare la liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionabili i comportamenti eventualmente difformi adottati dal contribuente.
Nel documento pubblicato si fa espressamente riferimento a tutti quei soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta era divenuta esigibile nel 2017, hanno registrato il documento nel 2018 e fatto confluire l’imposta a credito nella liquidazione periodica di dicembre 2017.
Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.
Cordiali saluti.
Studio Boidi Cecchetti e Associati