Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione 2021
Circolare n. 11/2021
OGGETTO: Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione 2021
L’art. 9-quater del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), conv. L. 18.12.2020 n. 176, ha introdotto un contributo a fondo perduto per il locatore di immobile ad uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29.10.2020, in relazione agli immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200,00 euro annui.
Per ottenere il contributo, è necessario presentare in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. 180139:
• sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per accedere al contributo; l’istanza deve essere presentata a partire dal 6.7.2021 ed entro il 6.9.2021;
• è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza;
• sono stati definiti gli ulteriori elementi necessari all’attuazione della misura in esame.
OGGETTI COINVOLTI:
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai locatori di contratti di locazione ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021.
Hanno diritto al contributo i locatori:
✓ persone fisiche non titolari di partita IVA;
✓ persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.
Locatori superiori a uno:
Nel caso in cui, per il medesimo contratto, vi siano più locatori, ciascuno dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.
REQUISITI:
Per accedere al contributo occorre che:
1) alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco
approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;
2) l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
3) il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
4) la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e sia comunicata, entro il 31.12.2021, all’Agenzia delle Entrate.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il contratto di locazione deve avere ad oggetto un immobile:
✓ adibito ad uso abitativo (categoria catastale da A/1 a A/11, tranne A/10) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate con i codici L1 (locazione di immobile ad uso abitativo), L2 (locazione agevolata di immobile ad uso abitativo) o L3 (locazione di immobile ad uso abitativo assoggettato a IVA), compresi i contratti in regime di cedolare secca;
✓ situato in un Comune ad alta tensione abitativa (nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione n. 87/2003 rientrano le principali città italiane);
✓ che costituisce l’abitazione principale del conduttore, ossia quella nella quale il conduttore dimora abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica.
Date del contratto
Il contratto per cui si richiede il contributo deve risultare in essere al 29.10.2020, dunque la locazione deve avere data iniziale anteriore al 30.10.2020 e non essere cessata al 29.10.2020.
RIDUZIONE DEL CANONE
Il contributo spetta a condizione che il locatore conceda una o più rinegoziazioni in diminuzione
del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e che tali rinegoziazioni:
• abbiano data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020;
• siano comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2021.
Posto che l’istanza deve essere presentata tra il 6.7.2021 e il 6.9.2021, occorre distinguere: ➢ le rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate alla data di presentazione dell’istanza, da cui può derivare il diritto al contributo se hanno data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020; ➢ le rinegoziazioni che saranno accordate al conduttore successivamente alla scadenza prevista per la presentazione dell’istanza, che vanno indicate, nell’istanza, come “rinegoziazioni programmate”, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite il modello RLI entro il 31.12.2021.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021, relative ai contratti di locazione che soddisfano i suddetti requisiti. L’importo massimo del contributo è pari a 1.200,00 euro per ogni locatore. In caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile. Possibile rideterminazione del contributo Qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle Entrate ripartirà proporzionalmente le risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto sarà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
REQUISITI:
Per accedere al contributo occorre che:
1) alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;
2) l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
3) il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
4) la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e sia comunicata, entro il 31.12.2021, all’Agenzia delle Entrate.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il contratto di locazione deve avere ad oggetto un immobile:
✓ adibito ad uso abitativo (categoria catastale da A/1 a A/11, tranne A/10) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate con i codici L1 (locazione di immobile ad uso abitativo), L2 (locazione agevolata di immobile ad uso abitativo) o L3 (locazione di immobile ad uso abitativo assoggettato a IVA), compresi i contratti in regime di cedolare secca;
✓ situato in un Comune ad alta tensione abitativa (nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione n. 87/2003 rientrano le principali città italiane);
✓ che costituisce l’abitazione principale del conduttore, ossia quella nella quale il conduttore dimora abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica.
Date del contratto
Il contratto per cui si richiede il contributo deve risultare in essere al 29.10.2020, dunque la locazione deve avere data iniziale anteriore al 30.10.2020 e non essere cessata al 29.10.2020.
RIDUZIONE DEL CANONE
Il contributo spetta a condizione che il locatore conceda una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e che tali rinegoziazioni:
• abbiano data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020;
• siano comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2021.
Posto che l’istanza deve essere presentata tra il 6.7.2021 e il 6.9.2021, occorre distinguere:
➢ le rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate alla data di presentazione dell’istanza, da cui può derivare il diritto al contributo se hanno data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020;
➢ le rinegoziazioni che saranno accordate al conduttore successivamente alla scadenza prevista per la presentazione dell’istanza, che vanno indicate, nell’istanza, come “rinegoziazioni programmate”, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite il modello RLI entro il 31.12.2021.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021, relative ai contratti di locazione che soddisfano i suddetti requisiti. L’importo massimo del contributo è pari a 1.200,00 euro per ogni locatore. In caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile. Possibile rideterminazione del contributo Qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle Entrate ripartirà proporzionalmente le risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto sarà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni, approfondimenti e chiarimenti sulla progettualità e finalità del decreto in oggetto.