Credito d’imposta sui canoni di locazione di tutti gli immobili ad uso non abitativo
Comunicato n. 10/2020
RIF.: Credito d’imposta sui canoni di locazione di tutti gli immobili ad uso non abitativo
Il Decreto “Rilancio” è stato firmato ieri dal presidente della Repubblica e il Ministro dell’Economia ha annunciato che il testo sarebbe andato subito in Gazzetta Ufficiale.
Tra i tanti articoli che compongono tale testo, nelle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza COVID-19, all’art. 28 è previsto un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Rispetto al precedente credito d’imposta per negozi e botteghe, il presente include tutti gli immobili destinati alla svolgimento delle attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’agevolazione spetta anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività.
Sono previste alcune specifiche condizioni:
- i soggetti devono avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019;
- per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è utilizzabile solo dopo aver pagato i canoni di locazioni
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Spetta un credito in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Si precisa che tale agevolazione non è cumulabile con il credito botteghe e negozi.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 (UNICO2021) ovvero in compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
Ulteriore condizione perché spetti il credito d’imposta sui canoni di locazione è che i soggetti locatari, esercenti attività economica, abbiano subito nel mese di riferimento una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito, oltre che per fornire supporto alla predispozione della pratica.