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Credito d’imposta sui canoni di locazione di tutti gli immobili ad uso non abitativo integrazioni ed evoluzioni normative

Circolare n. 23/2020
OGGETTO: Credito d’imposta sui canoni di locazione di tutti gli immobili ad uso non abitativo integrazioni ed evoluzioni normative


L’art. 28 del Dl Rilancio, così come risulta dalla legge di conversione n. 77 del 2020, di concerto con l’art. 77 del DL 104/2020, prevede un credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di marzo, aprile, maggio e giugno per le attività economiche a causa dell’emergenza epidemiologica prodotta dalla diffusione del Covid-19.

L’agevolazione spetta anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività.
Per accedere al suddetto bonus sono richiesti requisiti soggettivi e oggettivi.
Soggettivi:

  • i soggetti, esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo ed enti non commerciali, devono avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019;
  • le strutture alberghiere, agenzie viaggio indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato;
  • le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, sebbene nelle misure ridotte al 20 e al 10% rispetto alle misure ordinarie del 60 e 30%;
  • gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore.
    Oggettivi:

  • il credito spetta solo laddove il richiedente abbia stipulato un contratto di locazione, leasing, concessione, servizi a prestazioni complesse, affitto di aziende;
  • i citati contratti devono avere ad oggetto immobili destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
    La condizione di accesso al beneficio richiesta è la diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (rapportando marzo 2019 con marzo 2020; aprile 2019 con aprile 2020; e così via).
    L’agevolazione è utilizzabile solo dopo aver pagato i canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
    Il bonus è commisurato al canone di locazione pagato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, ed il credito spettante
    è calcolato in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
    Il comma 5 dell’art. 28 riconosce tuttavia la possibilità di fruire del credito d’imposta sulle locazioni, a prescindere dalla sussistenza del calo del fatturato richiesto quale regola generale, a tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione o altri eventi naturali avversi) i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, ovvero al 31 gennaio 2020.
    In sostanza a favore dei citati soggetti viene prevista una disciplina derogatoria che consente di fruire del credito d’imposta anche in assenza della diminuzione del fatturato, in considerazione della particolare situazione in cui si trovavano alla data di dichiarazione dello stato di emergenza derivante dal Coronavirus.
    È sempre richiesta invece la sussistenza degli altri requisiti oggettivi e soggettivi
    Si allegano alla presente circolare le Ordinanze della Regione Piemonte n.1/A18.000/615-622 del 17.01.2020 e n. 5/A18.000/615-622 nelle quali sono indicati i comuni del Piemonte (tra i quali Torino) nei quali alla data del 31.01.2020 sussisteva il predetto stato di emergenza e che pertanto potranno beneficiare del credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione anche in assenza del calo del fatturato nei mesi richiamati.
    I recenti Decreti Ristori e Ristori Bis hanno infine esteso il credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre indirizzandolo però esclusivamente alle specifiche categorie di soggetti, di seguito indicate:
  • alle imprese operanti nei settori riportati mediante specifici codici ATECO nella tabella di cui all’Allegato 1 del DL Ristori (si veda tabella allegata), indipendentemente dalla zona in cui la società ha la propria sede operativa ed indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente;
  • alle imprese operanti nei settori riportati mediante specifici codici ATECO nella tabella di cui all’Allegato 2 al DL Ristori Bis (allegato anch’esso alla circolare), nonché alle imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), a condizione che abbiano la sede operativa nelle cosiddette “zone rosse” individuate a norma del suddetto DL Ristori Bis (tra cui il Piemonte), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente.
    Il credito d’imposta del 60% spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2020 a condizione che le imprese rientranti in uno degli allegati ( all. 1 e 2 DL Ristori) di cui sopra:
  • registrino un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese nel periodo d’imposta precedente (confrontando ottobre 2019 con ottobre 2020, novembre 2019 con novembre 2020 e dicembre 2019 con dicembre 2020);
  • pur senza calo di fatturato abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 oppure abbiano domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui sopra.

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