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Decreto Rilancio-Contributo a fondo perduto

Circolare n. 14/2020
OGGETTO: Decreto Rilancio-Contributo a fondo perduto


L’articolo 25 del Decreto-legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario-colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” i cui ricavi o compensi, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non sono superiori a 5 milioni di euro.
Sono esclusi dal contributo: i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza, enti pubblici (74c.2TUIR), intermediari finanziari(art.162-bisTUIR); i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L.18/2020, nonché i lavoratori dipendenti e di professionisti ordinistici (D.lgs. n.509/94–103/96).
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.
Il contributo spetta in ogni caso, anche in assenza del requisito del calo del fatturato o dei compensi, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°gennaio2019 e dai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo è determinato applicando una percentuale all’importo che risulta dalla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019. La misura di tale percentuale varia in base all’entità dei ricavi o dei compensi riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, essendo pari al:
•20%, per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000euro;
•15%, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
•10%, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro.
Il contributo spetta comunque in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è fiscalmente esente ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Il soggetto interessato al beneficio dovrà presentare istanza telematica all’Agenzia delle entrate che provvederà a corrispondere il contributo mediante accreditamento in conto corrente. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Il modello sarà definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Successivamente all’erogazione del contributo, Agenzia delle entrate e GdF effettueranno i controlli di merito (anche automatizzati); la norma quindi intende rendere celere l’erogazione del contributo, che verrà automaticamente riconosciuto a seguito della richiesta.
In caso di non veridicità dei dati contenuti nella richiesta, l’importo non spettante sarà recuperato-maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi-secondo le disposizioni previste dalla normativa speciale nel termine ampio del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
In caso di false dichiarazioni nella auto-certificazione di regolarità antimafia (prevista all’interno dell’istanza) è prevista la reclusione da due a sei anni.
In tutti i casi in cui il contributo ottenuto risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicatol’art.316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.
Per le controversie relative agli atti di recupero si applicano le disposizioni del contenzioso tributario.

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