DECRETO “SOSTEGNI” le novità in materia di lavoro
Circolare n. 4/2021
Oggetto: DECRETO “SOSTEGNI” le novità in materia di lavoro
Gentile Cliente,
Con la presente desideriamo portarvi a conoscenza delle disposizioni in materia di lavoro previste dal Decreto Legge n. 41/2021, meglio noto come decreto “Sostegni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 22 marzo 2021.
Di seguito si propone una sintetica analisi delle principali novità di interesse per i datori di lavoro, rimandando ad eventuali approfondimenti.
- TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA COVID-19
E’ prevista la concessione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 13 settimane.
Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
E’ espressamente previsto che i suddetti trattamenti siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 e non è dovuto alcun contributo addizionale.
2 .TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DA COVID-19
E’ prevista la concessione di trattamenti di integrazione salariale per assegno ordinario (FIS e FSBA) e cassa integrazione in deroga (CIGD) a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 28 settimane.
Le 28 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
E’ espressamente previsto che i suddetti trattamenti siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 e non è dovuto alcun contributo addizionale.
Considerando che l’impianto normativo non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti ed autorizzati ai sensi della Legge di Bilancio 2021 collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo concesso di 28 settimane deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente pertanto i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per quanto concerne le modalità di pagamento delle suddette integrazioni salariali, i trattamenti relativi alle 28 settimane possono essere concessi, sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS e sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio, quest’ultima modalità di pagamento rappresenta una novità rispetto al passato.
3. IL NUOVO DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Come nei precedenti decreti, anche il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento prevedendo la sospensione di tutte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo come di seguito indicato:
- Fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsto dal decreto Sostegni.
Sia per il primo periodo che per il secondo periodo, restano ferme le eccezioni già individuate in precedenza, dunque il divieto non si applica nelle ipotesi di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa posta in liquidazione;
- fallimento senza prosecuzione dell’attività;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante.
Si segnala pertanto che il divieto di licenziamento nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre, opera quindi solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:
- assegno ordinario
- cassa integrazione in deroga
Dal 1° novembre 2021, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.
4. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ACAUSALI
L’art. 1 comma 279 della Legge di Bilancio 2021 aveva previsto l’estensione della possibilità di prorogare i contratti a termine senza indicazione della causale fino al 31/03/2021. L’articolo 17 del Decreto Sostegni ha stabilito un ulteriore proroga fino al 31/12/2021. Pertanto, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere prorogati senza indicazione delle causali giustificative di cui all’art. 19 comma 1 del D. Lgs. N. 81/2015 per un periodo massimo di 12 mesi. Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni e quindi a partire dal 23 marzo 2021.
5. LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI CON FIGLI MINORI
L’art. 2 del D.L. 13 marzo 2021 n. 30, ha previsto un nuovo congedo indennizzato al 50% della retribuzione a carico dell’INPS, per i genitori con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa.
Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104.
I lavoratori dipendenti dovranno trasmettere autonomamente o tramite Patronato la domanda all’INPS e la copia dovrà essere presentata anche al proprio datore di lavoro.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni di età, è previsto il diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il Governo ripropone la possibilità, per i genitori di figli under 16, di svolgere la prestazione in modalità agile o di accedere, alternativamente, ai nuovi congedi parentali suddetti.
Si precisa che il genitore per poter richiedere il congedo deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile.
La norma è in vigore dal 13 marzo 2021 e produrrà i suoi effetti fino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.
La conversione in legge del decreto Milleproroghe 2021 ha prorogato la possibilità per le aziende di procedere allo smart working semplificato fino al 30 aprile 2021, data in cui termina lo stato di emergenza.