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Differimento dei versamenti per i contribuenti soggetti ISA e forfetari al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Comunicato n. 6/2021
Oggetto: Differimento dei versamenti per i contribuenti soggetti ISA e forfetari al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. Il testo dell’emendamento al decreto legge Sostegni-bis approvato in Commissione Bilancio alla Camera.


Si comunica ai gentili Clienti che, dopo diversi annunci, arriva una nuova formulazione dell’emendamento che proroga la scadenza per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive per i soggetti Isa.
In base al nuovo testo del correttivo, i termini che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 vengono slittati al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni. L’emendamento definisce l’ambito applicativo della proroga affermando che vi rientrano “i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 20”. Dalla lettura della norma è possibile evincere che possono beneficiarne i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare no superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal MEF (paria 5.164.569 euro).
Come chiarisce il comma 2 dell’art. 9-bis riformulato, però, la disposizione è valida anche per i soggetti che presentanto cause di esclusione dagli stessi ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito ecc.); quelli che rientrano nel regime forfetario (previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L.190/2014); coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell’ambito delle attività a cui si applicano gli ISA.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito al presente comunicato.

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