IMPOSTA DI BOLLO
Comunicato n. 4/2019
Come già comunicatoVi con circolare n.1 del 9 gennaio 2019, alla quale si rimanda, il giorno
23 aprile (essendo il 20 un giorno festivo) scade il pagamento dell’imposta di bollo applicata
virtualmente sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019.
Si ricorda sommariamente che l’imposta di bollo va applicata alle fatture, ricevute, note,
ecc. concernenti operazioni che non scontano l’IVA se di importo superiore a € 77,47:
- esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- non imponibili (salvo le specifiche ipotesi di esenzione);
- escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 ovvero escluse dal campo
IVA ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72; - le note di accredito e di addebito senza indicazione dell’IVA;
- fatture di contribuenti minimi e forfettari (C.M. 7/E 28.1.08).
Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, l’imposta
di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (R.M.
03.07.2001, n. 98/E).
Il contribuente abilitato a Fiscoonline/Entratel, potrà verificare autonomamente l’importo da
versare calcolato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e, se d’accordo con esso, provvedere
al versamento tramite F24 entro il 23 aprile p.v..
Il contributente che ha delegato lo Studio alla consultazione del proprio Fiscoonline, potrà
richiederci di verificare quale sia l’importo calcolato dall’Agenzia delle Entrate per poi
provvedere al versamento.
Il contributente che non ha accesso autonomo al portale né ha dato delega allo Studio, potrà
versare sulla base dei suoi conteggi l’importo con i seguenti codici:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Se, al fine di verificare l’importo del bollo conteggiato dall’Agenzia delle Entrate, volete conferire delega allo Studio per la consultazione fatture elettroniche vi preghiamo di comunicarcelo.
Vi ringraziamo della collaborazione e lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.
Studio Boidi Cecchetti e Associati