Integrazione fattura in reverse charge – nuove specifiche tecniche
Circolare n. 20/2020
OGGETTO: Integrazione fattura in reverse charge – nuove specifiche tecniche
Con il provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche relative al tracciato xml della fattura elettronica, adottabili in via facoltativa dalla data odierna e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “Tipo Documento”.
A titolo esemplificativo, mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 potrà essere utilizzato sia per emettere l’autofattura, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”, dal 1° gennaio 2021 per il reverse charge “esterno” sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento”:
- il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
- il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE;
- il codice TD19 per l’integrazione o autofattura in caso di acquisti di beni da soggetti non residenti, ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Con il codice “natura” N6, inoltre, non si rappresenteranno più tutte le operazioni soggette all’applicazione del reverse charge, ma si dovranno utilizzare i codici:
- N6.1 inversione contabile – per cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – per cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile – per subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – per cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – per cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – per cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile – per prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – per operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile – per altri casi.
Dal 1° gennaio 2021 dunque, con l’obbligatorietà delle suddette regole tecniche, le e-fatture che non dovessero riportare tali nuove codifiche verranno scartate (con codice errore 00445).
Unito alla presente si trasmette l’Allegato A vers. 1.6.1 fornito dall’Agenzia Entrate con tutte le specifiche tecniche.