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Legge di stabilità 2016 – informazioni per imprese

Circolare n. 3/2016
Oggetto: Legge di stabilità 2016 – informazioni per imprese

E’ stata approvata nei giorni scorsi la versione definitiva della Legge di Stabilità 2016 (vecchia Finanziaria). Essa prevede varie novità tra cui le principali sono:

  • Riduzione aliquota IRES: è prevista una riduzione dell’aliquota IRES che sarà pari dal 2017 al 24%.
  • Maxi ammortamenti: imprese e lavoratori autonomi che acquistano beni strumentali nuovi, fino al 31/12/16, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, incrementano il costo di acquisto del 40%. Pertanto ad esempio in caso di acquisto di un macchinari del costo di 1.000 € si potrà dedurre, negli anni attraverso gli ammortamenti, un importo pari a 1.400 €. Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi è previsto l’aumento del 40% anche del limite del costo riconosciuto fiscalmente (ad es. il limite ordinario di 18.075,99 euro passa a 25.306,39 euro). Sono esclusi i beni materiali strumentali che hanno un coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5% e i beni immobili;
  • Ulteriore deduzione IRAP: è aumentata da 2.500 euro a 5.000 euro l’ulteriore deduzione prevista a favore di società di persone, professionisti e ditte individuali che risulta quindi pari a 13.000 euro per una base imponibile IRAP fino a 180.759,91 euro;
  • Note di variazione ai fini IVA: la nota di credito può ora essere emessa in caso di mancato pagamento in presenza di una procedura concorsuale ed il debitore si considera assoggettato ad essa alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del decreto di ammissione al concordato preventivo. La nota di credito può essere emessa anche a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. In caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito;
  • Assegnazione agevolata dei beni d’impresa: le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, entro il 30/9/16 (o che entro tale data si trasformano in società semplici) a condizione che i soci risultino tali al 30/01/16, versando un’imposta sostitutiva redditi/Irap dell’8% (10,5% se la società è non operativa in almeno 2 periodi d’imposta precedenti). La base imponibile è pari alla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le assegnazioni/cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. La medesima agevolazione è riconosciuta anche per le trasformazioni di società commerciali in società semplici.
  • Estromissione agevolata immobili imprenditore individuale: gli imprenditori individuali possono estromettere dall’impresa immobili strumentali per natura versando un’imposta sostitutiva redditi/Irap dell’8% La base imponibile è pari alla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.
  • Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni: la norma consente di procedere alla rivalutazione di tutti i beni di impresa e delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, risultanti al 31/12/2014 con la sola esclusione dei beni immobili destinati alla vendita o scambio (immobili merce). Il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo (2018), mentre in caso di cessione è riconosciuto dal quarto esercizio successivo, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e pari al 12% per quelli non ammortizzabili;
  • Regime Forfettario: la principale novità sul regime forfetario (regime delle attività di minori dimensioni) riguarda l’aumento dei limiti di ricavi/compensi previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di tale regime (fino a 30.000 euro per i professionisti).
    Inoltre per tale regime è prevista una riduzione del 35% della contribuzione previdenziale (in precedenza l’agevolazione previdenziale prevista consisteva nel non applicare i minimali contributivi)
  • Detrazioni per lavori edili e acquisto mobili: sono prorogate le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizi (detrazione 50%), per le spese di riqualificazione energetica (detrazione 65%) e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (detrazione 50%) alle condizioni previste per il 2015.
    E’ inoltre prevista una nuova detrazione del 50% per gli acquisti di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale da parte di copie giovani
  • Limite utilizzo del contante: è aumentato da 1.000 euro a 3.000 euro il limite previsto per il trasferimento del denaro contante. È prevista inoltre l’abrogazione dell’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo utilizzando strumenti elettronici di pagamento indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto;
  • 770 e certificazione unica: l’obbligo di presentare il 770 entro il 31/7 resta solo per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova Certificazione Unica. Nel merito si segnala inoltre che dal 01.01.2015 non è più possibile effettuare lo scomputo delle maggiori ritenute versate in un determinato mese con le ritenute dei mesi successivi direttamente nel 770, ma è necessario effettuare tale compensazione attraverso la presentazione di un apposito F24 di compensazione.
  • Agevolazione acquisti abitativi con IVA: i privati che acquistano nel 2016 un immobile abitativo pagando al cedente l’IVA potranno detrarre il 50% di questa dall’IRPEF in quote costanti in 10 anni. Tale agevolazione sebbene riconosciuta ai privati consente anche di aumentare la convenienza delle vendite di immobili assoggettate ad IVA da parte delle imprese.
  • Proroga agevolazione assunzione a tempo indeterminato: Tale agevolazione introdotta nel 2015 è prorogata al 2016 ma con una riduzione dei benefici riconosciuti. In particolare l’agevolazione riguarda l’esonero per 24 mesi nella misura del 40% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con il limite di 3.250 €).

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Boidi Cecchetti e Associati

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