NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO
Circolare n. 11/2016
Oggetto: NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO, CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA TRANSAZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO MODELLO
Il 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato una nuova versione del modello di dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
Il “nuovo” modello è composto:
– dal frontespizio, che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d’intento i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;
– dal quadro A “Plafond”, che contiene i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica.
Nello specifico, rispetto al modello del 2015, dalla sezione dedicata alla dichiarazione nel frontespizio sono stati eliminati i campi 3 e 4, “operazioni comprese nel periodo da… a…”.
Il nuovo modello va utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Pertanto per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, la nuova dichiarazione di intento può essere rilasciata con riferimento a:
– campo 1 – una sola operazione per importo fino a euro …..;
– campo 2 – operazioni fino a concorrenza di euro ……
Al fine di chiarire taluni dubbi applicativi relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, la Risoluzione Ministeriale n. 120/E del 22 dicembre 2016 ha fornito le seguenti indicazioni operative:
- il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
- Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
- l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.
Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
Pertanto i fornitori saranno tenuti a prestare maggiore attenzione rispetto al passato all’emissione di fatture in regime di non imponibilità, visto che dovranno verificare l’importo complessivamente fatturato al fine di non superare l’ammontare indicato nelle dichiarazioni di intento ricevute e di evitare così, l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 7, comma 3, Dlgs. n. 471/97 (dal 100 al 200 per cento).
Lo Studio rimane a disposizione di eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.
Cordiali saluti.
Studio Boidi Cecchetti e Associati