Nuove regole dal 2020 per le lettere di intento
Circolare n. 3/2020
OGGETTO: Nuove regole dal 2020 per le lettere di intento
Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha semplificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali.
La nuova formulazione dell’art. 1 lettera c) del D.Lgs. N. 746/1983 prevede che a partire dal periodo di imposta 2020:
- l’esportatore abituale deve inviare telematicamente all’Agenzia Entrate apposita dichiarazione d’intento e conservare la ricevuta rilasciata con l’indicazione del protocollo di ricezione, ma non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore (ovvero in Dogana) la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta telematica (è fatta salva la facoltà del fornitore di richiedere comunque la consegna dei documenti citati, a tutela della propria posizione);
- il fornitore dell’esportatore individuale deve riscontrare autonomamente l’avvenuta trasmissione telematica della lettera d’intento;
- il fornitore dovrà indicare nelle proprie fatture emesse (con dicitura “operazione non imponibile” corrispondente al codice N3 per le fatture elettroniche) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, verificato telematicamente;
- il fornitore non è più tenuto ad indicare nella dichiarazione IVA i dati relativi ai protocolli telematici;
- sia il dichiarante che il fornitore sono esonerati dall’obbligo di numerazione, registrazione e relativa conservazione delle stesse, ai sensi dell’ex art. 39 DPR 633/72.
In caso di omesso controllo telematico dell’avvenuta trasmissione della lettera d’intento da parte del fornitore, questi sarà soggetto ad una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo di pagamento dell’imposta medesima.