Nuovo credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica
Circolare n. 10/2019
OGGETTO: Nuovo credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica
Con il via libera da parte del Senato al maxiemendamento al Ddl. di bilancio 2020 nella giornata di ieri, viene prevista l’introduzione, a partire dal 2020, di una nuova disciplina in materia di credito d’imposta per R&S ed innovazione tecnologica.
Si ricorda brevemente che il credito R&S attualmente in vigore, disciplinato dall’art. 3 del Dl 145/2013 (modificato in ultimo dalla legge di bilancio 2019), prevede il riconoscimento, dall’1.1.2019 e fino al 31.12.2020, di un credito d’imposta sulla quota incrementale delle attività e delle spese agevolabili rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
La percentuale di credito riconosciuta sulla base di calcolo è pari al 25% per la generalità delle spese e al 50% per alcune spese; in ogni caso il riconoscimento avviene solo se le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo sono pari ad almeno 30.000 euro annui, nel massimale annuo per singola impresa di 10 milioni di euro.
Il credito R&S attualmente in vigore sarebbe quindi anticipatamente cessato al 31 dicembre 2019.
La misura del nuovo credito d’imposta è distinta in base alla tipologia di investimenti.
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica agevolabili finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,
nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Nel caso di spese per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sarebbe però prevista una percentuale maggiore, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Verrebbe poi prevista un’agevolazione anche per determinate attività di design e ideazione estetica (svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari), in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per ciò che riguarda la base di calcolo, nella nuova formulazione sono considerate ammissibili determinate spese definite in relazione a ciascuna categoria di investimenti, alcune delle quali con una limitazione percentuale parametrata alle altre spese, mentre non sarebbe più previsto il calcolo dell’agevolazione sulla spesa incrementale.
In merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, lo stesso sarebbe utilizzabile esclusivamente mediante compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, a seguito dell’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Infine, viene previsto per le imprese beneficiarie l’onere di effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine informativo, in modo da agevolare la valutazione sull’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.