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Obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche ricevute

Comunicato n. 11/2022
OGGETTO: Obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche ricevute

I soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, che devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche ricevute nella Nota integrativa del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato dovranno assolvere tale obbligo entro il termine di approvazione del bilancio 2021.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) dovranno assolvere l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche ricevute mediante la pubblicazione di queste sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.
L’obbligo informativo in questione riguarda gli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione occorrerà applicare il criterio di cassa.

Tra le informazioni da riportare vi sono:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario;
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribuzione.


Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l’importo delle erogazioni sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, limite che deve essere riferito al totale dei vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione.

Si evidenzia, infine, che gli obblighi riguardano gli importi erogati nell’esercizio finanziario precedente. Pertanto, nel 2022 dovranno essere rendicontate le somme erogate nel 2021.

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