Omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente
Comunicato n. 5/2025
OGGETTO: Omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente
A far data dal 1° aprile 2025 è stato introdotto un nuovo tipo di documento da inviare al Sistema di Interscambio per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, alla cui predisposizione è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
Detta norma prevede che il soggetto passivo, che non riceve una fattura o la riceve errata, comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate con tipo documento TD29, inviandolo tramite SDI, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
È pertanto superata la vecchia procedura che prevedeva, in casi simili, l’emissione di un’autofattura da parte del cessionario con relativo versamento dell’iva da parte di costui.
Il nuovo documento TD29 rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, difatti il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto, ma rappresenta uno strumento difensivo per il cessionario/committente, che dimostra così di aver adempiuto all’obbligo di segnalazione previsto dalla normativa.
In assenza di tale comunicazione, infatti, anche il cessionario che ha ricevuto il bene o il servizio, ma non ha ricevuto la fattura o l’ha ricevuta errata, e che non provvede alla regolarizzazione, è soggetto ad una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro
Nella comunicazione è necessario indicare alcuni degli elementi previsti dall’art.21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.
Lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.