OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE 2018 E LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL LEGISLATORE
Circolare n. 3/2018
Oggetto: OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE 2018 E LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL LEGISLATORE
Con il provvedimento del 25 settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate, in concerto con l’Agenzia delle dogane e l’ISTAT, ha sciolto alcuni dei dubbi derivanti dalla nuova formulazione dell’art. 50, comma 6, del DL 331/93, in merito alla corretta rilevazione ai fini Intrastat delle operazioni effettuate e ricevute a decorrere dal 1° gennaio 2018 e introdotto, di fatto, alcune semplificazioni negli obblighi di presentazione dei modelli relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie.
Si riporta pertanto di seguito la disamina delle novità contenute nel provvedimento di cui sopra:
_ abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat trimestrali relativi all’acquisto di beni e servizi (INTRA 2);
_ innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni (da 50.000 a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 a 100.000 euro trimestrali per i servizi ricevuti), al fine di individuare i soggetti obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile: la variazione della periodicità scatterà qualora si verifichi il superamento delle soglie in almeno uno dei quattro trimestri precedenti e per singole categorie di operazione;
_ valenza esclusivamente statistica dei modelli Intrastat mensili relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari;
_ mantenimento dell’obbligo di presentazione dei modelli relativi alla cessione di beni e servizi intracomunitari (INTRA 1), sia con periodicità mensile che trimestrale (per cui è confermata in euro 50.000 la soglia di determinazione della periodicità);
_ innalzamento ad euro 100.000 della soglia oltre il quale permane l’obbligo di compilazione della sezione statistica per i modelli relativi alle cessioni di beni intracomunitari.
Una delle novità di maggior rilievo si riscontra nell’autonoma periodicità di ogni singola categoria di operazione. In altre parole, il superamento della soglia che determina la periodicità della comunicazione (mensile o trimestrale) andrà verificata per ogni singola categoria di operazione (cessione di beni, cessione di servizi, acquisto di beni o di servizi) in modo indipendente, ossia la periodicità dell’una non influenzerà la determinazione della periodicità dell’altra. Pertanto, se un soggetto passivo trimestrale supera la soglia di euro 50.000 per la cessione di beni e non per le prestazioni rese, passerà alla periodicità mensile soltanto con riferimento alla prima categoria di operazioni, ossia per la cessione di beni.
Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.
Cordiali saluti.
Studio Boidi Cecchetti e Associati