Polizza rischi catastrofali imprese: l’obbligo slitta al 31.03.2025
Circolare n. 3/2025
OGGETTO: Polizza rischi catastrofali imprese: l’obbligo slitta al 31.03.2025
La presente per informare che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18, che prevede l’obbligo per tutte le imprese italiane ma anche per quelle imprese estere aventi una sede operativa in Italia, di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.
Tale scadenza, inizialmente prevista al 31.12.2024, è stata rinviata al 31 marzo 2025. La misura è stata pensata per sostenere le imprese nell’affrontare eventi naturali estremi. L’obiettivo principale è duplice: favorire la prevenzione e rafforzare la resilienza delle aziende di fronte ai danni derivanti da calamità naturali. In questo modo, si punta a garantire la continuità produttiva anche in situazioni critiche.
Sono escluse dall’obbligo:
- Le imprese agricole (ex all’art. 2135 del Codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo
mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità; - Le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle
autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di
costruzione.
Quali beni copre la polizza catastrofale:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione o alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi
- e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e
- mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.
La polizza assicurativa non copre:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o
- derivanti da inquinamento o contaminazione.
Si rende noto che per chi non dovesse adeguarsi all’obbligo assicurativo introdotto, ad oggi, non è prevista una sanzione diretta ma solo indiretta. Ciò significa che il mancato adempimento da parte delle imprese potrebbe far perdere il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie
pubbliche, concessi non solo in occasione di eventi catastrofali, inoltre, nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le responsabilità delle cariche apicali nei confronti dei soci.
Inoltre, è plausibile che banche e istituti di credito incentivino la sottoscrizione di queste polizze, al fine di proteggere i capitali concessi alle imprese.
Consigliamo, pertanto, di mettervi in contatto con la compagnia assicurativa di vostra fiducia per un eventuale preventivo o per ricevere ulteriori informazioni in merito.
Lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.