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Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni (Decreto Agosto)

Circolare n. 17/2020
OGGETTO: Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni (Decreto Agosto)

L’art. 110 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”) ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa che potrà essere applicata per i beni presenti nel bilancio al 31 dicembre 2019 quindi per i soggetti solari i maggiori valori verranno iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2020.
La previsione normativa diverrà definitiva con la conversione in legge che dovrà essere approvata entro il 13 ottobre 2020.
Il nuovo regime può essere applicato con rilevanza:

  • solo civilistica;
  • sia civilistica – fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

Tale disciplina è applicabile alle società di capitali, gli enti commerciali residenti che non adottano per la redazione del bilancio gli IAS/IFRS, le imprese individuali, le società di persone che svolgono attività commerciali.
Possono essere rivalutati i beni d’impresa quindi beni materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate. Sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.

Il Decreto rimanda alla disciplina delle precedenti rivalutazioni dei beni d’impresa previsti dalla Legge n 342/2000, tuttavia, a differenza di molte delle precedenti versioni, l’ambito oggettivo è esteso indistintamente a ciascun singolo bene d’impresa senza l’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Per espresso rimando all’art. 11 della L. n. 342/200, il valore dei beni rivalutato non potrà superare il valore effettivamente ad essi attribuibile tenendo conto della loro consistenza, della loro capacità produttiva, dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa quindi si potrà applicare il criterio del valore d’uso oppure del valore di mercato.
L’aliquota d’imposta prevista risulta molto vantaggio essendo il 3% applicabile sia sui beni ammortizzabile che per quelli non ammortizzabili. Deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo a partire dal 30.06.2021.
In caso di rivalutazione ai fini fiscali, i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali con effetto sulla deducibilità delle quote di ammortamento già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Invece è previsto un periodo di “moratoria” in caso di realizzo dei beni rivalutati. In particolare, viene stabilito che nei casi di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione estranea dell’impresa o consumo personale, avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2024, il valore fiscale sarà calcolato ante valutazione.

Come avvenuto per le altre rivalutazioni, in caso di rivalutazione:

  • fiscale: il saldo attivo di rivalutazione è in sospensione d’imposta, all’occorrenza possono affrancare la riserva versando un ulteriore 10% d’imposta sostitutiva;
  • civilistica: la riserva iscritta a patrimonio netto non risulterà in sospensione d’imposta;

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