Superbonus al 110% e cessione del credito
Ai Gentili Clienti
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Circolare n. 15/2020
OGGETTO: Superbonus al 110% e cessione del credito
Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono state finalmente definite le regole del superbonus al 110 per cento per i lavori edili, anche se occorrerà aspettare i decreti attuativi per avviare i lavori, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico eseguiti entro il 31 dicembre 2021 (molto probabilmente estendibile al 31/12/2022).
Se manca ancora chiarezza sulla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento è certo che:
- Tre le fattispecie identificate come fondamentali per ottenere il super sconto ci sono:
- la coibentazione termica dell’edificio;
- la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento;
- La sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento.
La coibentazione e la sostituzione della caldaia se sono interventi trainanti, non sono tuttavia sufficienti: è necessario, infatti, che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o comunque il “conseguimento” della classe energetica più alta documentato con due attestazione di prestazione energetica (Ape) una prima e una al termine dei lavori.
- Esiste un limite di due abitazioni a contribuente, inoltre sono escluse dall’agevolazione le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1; A/8; A/9).
- Chi può usufruirne della detrazione, ovvero i condomini, le persone fisiche al di fuori di imprese, arti e professioni, gli istituti autonomi case popolari (per questi soggetti fino al 30/06/2022), le Coop. di abitazione a proprietà indivisa, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 dl 4/12/1997 e le associazioni sportive e dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati a parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- La detrazione sull’Irpef avverrà in 5 anni e non sui canonici 10 previsti dall’ecobonus normale.
- I massimali di spesa pari ad euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti, site all’interno di edifici plurifamiliari ed euro 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
- Le certificazioni necessarie, ovvero il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta da parte di dottori commercialisti, ragionieri, Caf etc..e l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono le spese rientranti nella fattispecie, possono utilizzare direttamente la detrazione nel proprio modello Unico, oppure ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito a fornitori e istituti di credito.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d’imposta e contributi pari ad euro 700.000,00, né il limite di euro 250.000,00 applicabile ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500,00.
Lo Studio è disponibile dal mese di settembre e compatibilmente con l’uscita dei necessari chiarimenti ad offrire consulenza sul tema, la predisposizione della necessaria opzione da effettuarsi in via telematica e l’eventuale rilascio del visto di conformità.
Torino, lì 03 agosto 2020
Studio Boidi Cecchetti e associati